1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione sussidiaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.
1. Ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana:
a) lo straniero al quale sia impedito nel Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;
b) lo straniero il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, genere, orientamento sessuale, appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico, si trovi fuori del Paese di cui è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale e non vuole o non può, a causa del suddetto timore, tornare in tale Paese o avvalersi della sua protezione.
2. Ai fini della presente legge, è rifugiato colui al quale sia riconosciuto il diritto di asilo.
1. Ha diritto alla protezione sussidiaria nel territorio dello Stato lo straniero o apolide che non possiede i requisiti per il diritto di asilo ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che nel caso di ritorno nel Paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel Paese di residenza, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale Paese.
1. Sono responsabili dell'impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche nonché della persecuzione o del danno grave:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) i soggetti non statali, se è dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
2. Sono considerati atti di impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche o di persecuzione:
a) gli atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui non è ammessa alcuna deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive modificazioni;
b) gli atti che costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
3. Gli atti che impediscono l'effettivo esercizio delle libertà democratiche e gli atti di persecuzione assumono, tra l'altro, la forma di: atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della Convenzione di Ginevra.
4. Sono considerati danni gravi, in particolare: la condanna a morte o all'esecuzione; la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; la minaccia grave al diritto alla vita a causa di disastri ecologici o di altri eventi che mettano a rischio effettivo le possibilità di sopravvivenza della persona.
1. Nel caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi si applica il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, di attuazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla concessione della protezione temporanea.
a) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
b) le persone soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o che siano state vittime di siffatte violazioni.
1. Il diritto di asilo e lo status di titolare della protezione sussidiaria sono estesi, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato o del beneficiario di protezione sussidiaria, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato o con il beneficiario di protezione sussidiaria.
1. La Repubblica italiana sostiene la politica dell'Unione europea volta a favorire il reinsediamento di rifugiati trasferiti da Paesi terzi.
2. Il programma di reinsediamento fornisce protezione e una soluzione durevole al rifugiato che si trova in Paesi terzi diversi da quelli di cittadinanza o, nel caso di apolide, da quello della residenza abituale dove la propria vita, libertà, sicurezza, salute e altri diritti umani fondamentali non sono garantiti o dove non ci sono condizioni, a lungo termine, per l'integrazione. Del programma beneficia in particolare il rifugiato che per necessità di protezione fisica o legale, di salute, di genere, di età o a causa di tortura o violenza subita dimostri particolare vulnerabilità.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Delegato dell'Alto
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale», con compiti di indirizzo e di coordinamento delle commissioni territoriali previste dall'articolo 9, nonché di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, nonché
a) revoca e cessazione degli status riconosciuti di cui all'articolo 25;
b) ammissione nel territorio nazionale delle persone che presentano la richiesta di asilo con le modalità di cui all'articolo 14;
c) ammissione nel territorio nazionale dei beneficiari del programma di reinsediamento di cui all'articolo 7.
2. La Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione nazionale è rinnovata ogni cinque anni.
3. Con decreto del Ministro dell'interno sono nominati il presidente della Commissione nazionale, nonché i suoi membri, su proposta delle amministrazioni e degli enti di tutela interessati. Il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», stabilisce la composizione della Commissione nazionale, fatto salvo che tra i membri della Commissione ci sono un rappresentante dell'UNHCR, nonché un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani.
4. La Commissione nazionale trasmette annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della solidarietà sociale, con le modalità stabilite dal regolamento.
1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicate con il regolamento sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento sono istituite le strutture di supporto alle commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.
1. Con il regolamento è istituito l'Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di seguito denominato «Ufficio nazionale». La gestione dell'Ufficio nazionale è affidata dal Ministero dell'interno, con apposita convenzione triennale, all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2. L'Ufficio nazionale amministra il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 29. L'Ufficio nazionale procede ogni tre anni alla pubblicazione di un concorso rivolto ai comuni e ai loro consorzi nonché alle province per l'istituzione o per la continuità di gestione di centri di prima accoglienza, centri di seconda accoglienza o programmi di integrazione dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all'articolo 24, inclusi quelli trasferiti in Italia sulla base del programma di reinsediamento previsto dall'articolo 7. Nel concorso deve essere prevista l'istituzione di centri di accoglienza o di sezioni speciali di essi in grado di rispondere alle esigenze di tutela dei minori non accompagnati e di altre categorie di richiedenti asilo, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria particolarmente vulnerabili.
1. La domanda di asilo può essere presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato presso gli organi di polizia di frontiera o presso la questura, alla rappresentanza diplomatica dell'Italia oppure al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione.
2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, senza formalità alcuna. Il cittadino straniero intenzionato a domandare asilo ha diritto di ricevere ogni assistenza e informazione utili, in una lingua a lui comprensibile, e ha diritto di scrivere nella propria lingua.
1. Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato, la polizia di frontiera redige un verbale sulle generalità e sulle dichiarazioni del richiedente e dispone l'invio del richiedente alla questura competente.
2. La questura procede all'identificazione del richiedente, rilascia un attestato sulla domanda di asilo secondo il modulo predisposto dal regolamento e fornisce al richiedente un opuscolo informativo sulla procedura di asilo e sui diritti e doveri del richiedente stesso, in una lingua allo stesso comprensibile.
3. Nei casi in cui il richiedente dichiari di essere privo di ospitalità in Italia e di propri mezzi di sostentamento o comunque di essere privo della documentazione richiesta per l'ingresso nel territorio nazionale, la questura dispone l'invio al più vicino centro di prima accoglienza di cui all'articolo 10, comma 2. Negli altri casi il richiedente indica un domicilio e viene invitato a recarsi entro otto giorni alla questura competente per il domicilio eletto ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido novanta giorni.
4. Durante la permanenza del richiedente nel centro di prima accoglienza, il
1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla questura da parte di uno straniero in possesso di permesso di soggiorno o comunque soggiornante regolarmente nel territorio nazionale, la questura consegna l'opuscolo informativo di cui all'articolo 12 comma 2, e modifica, su richiesta, il titolo di soggiorno con la dicitura «per richiesta di asilo». In caso di necessità di accoglienza, la questura richiede all'Ufficio nazionale l'assegnazione di un posto in un centro di seconda accoglienza, invia il richiedente a tale centro e trasmette gli atti alla commissione territoriale competente.
2. Qualora la domanda sia presentata alla questura da parte di uno straniero privo di permesso di soggiorno o comunque in condizioni di soggiorno irregolare, la questura procede ai sensi dell'articolo 12.
3. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla questura da parte di uno straniero a cui sia già stato notificato un provvedimento
1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla rappresentanza diplomatica competente per territorio, la stessa rappresentanza procede all'audizione, della quale redige apposito verbale.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata di persona o in forma scritta alla rappresentanza diplomatica oppure di persona tramite gli uffici di un'organizzazione non governativa (ONG) italiana presente nel Paese di dimora del richiedente e allo scopo autorizzata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'interno. Le ONG trasmettono l'istanza alla rappresentanza diplomatica che procede ai sensi del citato comma 1. La stessa procedura si applica qualora la rappresentanza diplomatica riceva la domanda di asilo tramite gli uffici dell'UNHCR.
3. La rappresentanza diplomatica decide di trasmettere la domanda di asilo alla Commissione nazionale, con parere positivo, quando dalle dichiarazioni fornite dal richiedente risultino elementi connessi alla definizione di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 e il richiedente dimostri di avere un legame particolare con l'Italia. Tale legame può consistere nella residenza in Italia di familiari entro il quarto grado o in un soggiorno regolare precedente in Italia di più di trenta giorni o nella discreta conoscenza della lingua italiana o in motivi legati agli studi o all'occupazione lavorativa del richiedente.
4. In mancanza degli elementi di cui al comma 3, la rappresentanza diplomatica invia gli atti alla Commissione nazionale con parere negativo motivato, comunque non vincolante.
1. Qualora la domanda di asilo sia presentata al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione, egli trasmette la domanda alla polizia di frontiera del primo scalo nel territorio della Repubblica, che procede con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1. Qualora si tratti di vettore marittimo diretto verso un
1. Lo Stato italiano è competente per l'esame delle domande di riconoscimento del diritto di asilo e allo status di rifugiato ai sensi del regolamento (CEE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, salvo nei casi in cui il richiedente asilo faccia esplicita e motivata richiesta di essere trasferito in un altro Stato nel quale si applica il citato regolamento. La richiesta deve essere fatta alla commissione territoriale competente, prima della convocazione per l'audizione. In tale caso, la commissione territoriale avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, inviando gli atti all'Unità Dublino del Ministero dell'interno.
3. Il Governo si impegna affinché il citato regolamento (CE) n. 343/2003 sia revisionato dal Consiglio dell'Unione europea e reso il più conforme possibile alle disposizioni stabilite dalla presente legge e, in particolare, dal comma 1 del presente articolo.
1. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il
1. Il richiedente asilo non può essere soggetto a misure di respingimento o di espulsione salvo motivi di sicurezza nazionale, sulla base di apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri. In ogni caso
1. Il richiedente asilo ha il diritto di farsi assistere durante tutte le fasi della procedura e durante l'audizione presso la commissione territoriale competente da un avvocato e da un rappresentante di un'associazione o di un ente di tutela di cui all'articolo 28. Può contattare in ogni momento un rappresentante dell'UNHCR. Il regolamento stabilisce le modalità di compenso per la prestazione d'opera dell'avvocato e del rappresentante dell'associazione o dell'ente di tutela.
2. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento
1. La commissione territoriale competente convoca il richiedente per l'audizione entro sessanta giorni dal rilascio dell'attestato della richiesta di asilo di cui all'articolo 12,
a) riconosce il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) riconosce il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) riconosce il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'articolo 3;
d) rigetta la domanda di asilo qualora il richiedente non possegga i requisiti indicati alla presente legge o sia già riconosciuto rifugiato in altro Stato che assicuri adeguata protezione;
e) rigetta la domanda di asilo qualora il richiedente rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, lettera f), della Convenzione di Ginevra;
f) sospende la decisione per necessità di ulteriori accertamenti, fissando il termine, comunque non superiore a tre mesi, entro il quale la decisione nel merito deve essere presa.
3. La commissione territoriale competente decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere d) e e), alla decisione è allegata una nota informativa sul programma di rientro volontario previsto dall'articolo 26.
4. La decisione, inclusa quella di cui al comma 2, lettera e), è notificata al richiedente entro quindici giorni presso il domicilio eletto e comunicata alla questura competente.
5. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata
1. Contro la decisione della commissione territoriale competente può essere presentato, entro sessanta giorni della notificazione, ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il termine è ridotto a trenta giorni nei casi di cui all'articolo 13, comma 3.
2. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 6.
3. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.
4. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all'interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno e, in mancanza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, intima all'interessato di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ai sensi del comma 3.
6. La sospensione dell'esecuzione della decisione della commissione territoriale competente e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della corte di appello si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
1. La commissione territoriale competente rilascia al rifugiato o al beneficiario di protezione sussidiaria un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento. Nel certificato rilasciato al rifugiato è citata la decisione adottata dalla commissione territoriale ai sensi dell'articolo 20, comma 2.
2. Il questore competente per il territorio del domicilio eletto rilascia al rifugiato un permesso di soggiorno valido per cinque anni. Al titolare della protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno della validità di due anni.
3. Sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno di cui al comma 2 il rifugiato può chiedere il rilascio della carta di soggiorno.
4. La questura trasmette la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del titolare della protezione sussidiaria alla Commissione nazionale chiedendo un parere sull'eventuale cessazione di cui all'articolo 25. In caso di parere positivo, la questura procede al rinnovo per tre anni. Decorso tale periodo, al titolare di protezione sussidiaria si applica la disposizione del comma 3. In caso di parere negativo, si applicano le disposizioni del citato articolo 25.
5. Il questore rilascia, dietro richiesta, al rifugiato un documento di viaggio della
1. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
2. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di iscrizione agli albi professionali, di formazione e di riqualificazione professionali. Essi hanno altresì accesso al pubblico impiego nei modi consenti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano.
3. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria godono del medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani in materia di previdenza, di assistenza sociale, di assistenza alloggiativa nonché di assistenza sanitaria.
4. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado e hanno diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
(Misure per favorire l'integrazione del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria).
1. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato, del titolare di protezione sussidiaria e dei loro familiari.
2. I programmi per favorire l'integrazione sono destinati a equilibrare lo svantaggio oggettivo e soggettivo del rifugiato e del titolare di protezione sussidia rispetto al cittadino italiano. In particolare i programmi favoriscono l'apprendimento della lingua italiana, la conoscenza del sistema politico, sociale, economico e culturale italiano, la comprensione e la condivisione dei valori espressi nella Costituzione e alla base dell'azione dell'Unione europea, nonché dei princìpi che regolano l'accesso al lavoro, l'accesso a un alloggio autonomo, l'inserimento scolastico dei minori, l'accesso all'effettiva fruizione dei diritti e dei servizi previsti alla presente legge, l'espressione delle culture e tradizioni di origine degli interessati e la migliore comprensione
1. La Commissione nazionale può revocare il riconoscimento del diritto di asilo e la protezione sussidiaria qualora, dopo la decisione, emergano elementi o circostanze che avrebbero portato all'esclusione o che rivelano un'identità diversa della persona.
2. La Commissione nazionale dichiara cessato il diritto di asilo o la protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto il riconoscimento dello
1. Il regolamento prevede programmi di rientro volontario degli stranieri o apolidi ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria o che non siano più, a causa della cessazione di cui all'articolo 25, bisognosi di tale status. I programmi sono attuati dall'Ufficio nazionale, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, con l'OIM, con le organizzazioni umanitarie specializzate e con le associazioni e gli enti di tutela di cui all'articolo 28.
1. Lo Stato italiano predispone appositi programmi nazionali e aderisce a programmi
(Associazioni ed enti di tutela dei rifugiati).
1. È istituito presso il Ministero dell'interno un registro delle associazioni, degli enti di tutela e del volontariato di comprovata esperienza in materia di tutela e di assistenza a richiedenti asilo e rifugiati. I criteri e i requisiti per l'iscrizione nel registro sono stabiliti dal regolamento.
2. Le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono invitati a esprimere parere sul documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di cui all'articolo 7 nonché a partecipare al concorso pubblico per la nomina di due rappresentanti nel Comitato consultivo dell'Ufficio nazionale di cui all'articolo 10, comma 4. Inoltre, le associazioni e gli enti iscritti nel registro possono presentare progetti destinati a favorire l'integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria all'Ufficio nazionale in attuazione dei programmi triennali di cui all'articolo 24, comma 3.
3. Le amministrazioni pubbliche, la Commissione nazionale e l'Ufficio nazionale possono avvalersi della collaborazione delle associazioni e degli enti iscritti nel registro per lo svolgimento dei compiti
1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge e dal regolamento è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nella legge finanziaria che sono stabilite anche in base alla previsione di spesa relativa all'attuazione dell'articolo 10, comma 4;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati nonché i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.